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Statuto

Preambolo

A partire da un percorso di discussione e organizzazione nato da un appello, lanciato nel febbraio 2002 e finalizzato alla realizzazione di una rivista di storia dei movimenti e dei conflitti sociali, il progetto Storie in Movimento (SIM) è un ambito di confronto, approfondimento e controffensiva culturale dal quale ragionare attorno alla possibilità di realizzare altre storie e altre storiografie. Sulla scia dei movimenti antiliberisti, anticapitalisti e antifascisti, delle mobilitazioni contro la guerra, delle lotte dei lavoratori, di quelle femministe e di quelle antimperialiste dei popoli del Sud del mondo, e ritenendo che il confronto con il presente sia parte integrante anche dell’agire metodologico dello storico, SIM raccoglie chi non si riconosce nelle tendenze oggi prevalenti nel panorama degli studi storici: quella “ideologica” improntata all’uso mediatico, banalizzato e politico-istituzionale degli studi (funzionale alle contese elettorali) e quella tendente alla loro “deideologizzazione”, finalizzata alla “riconciliazione nazionale”. Leggi anche il Manifesto del Progetto Storie in movimento, approvato dall’assemblea di fondazione tenuta nei giorni 1-3 novembre 2002, e il presente statuto.

Statuto di Storie in Movimento

(versione pdf)

TITOLO I
Denominazione, sede

Art. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile l’Associazione senza scopo di lucro denominata: Storie in Movimento (SiM).
L’Associazione ha sede legale presso l’Archivio “Marco Pezzi”, via Giuseppe Tartini 1, Bologna e la sua durata è illimitata.
Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria. Previa delibera dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire sul territorio nazionale altre tipologie di sedi (secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze) senza prevedere modifiche statutarie.

TITOLO II
Scopo e finalità

Art. 2
Storie in movimento è un’associazione culturale che ha tra i suoi scopi principali quello di promuovere e valorizzare gli studi di storia sociale in generale e di storia delle manifestazioni della conflittualità sociale (dal politico al culturale, dalla sfera pubblica a quella privata) in particolare, a livello internazionale, in chiave interdisciplinare e senza limiti cronologici. Partendo dallo studio delle lotte sociali e dei soggetti conflittuali, l’obiettivo è quello di estendere l’orizzonte dell’analisi alle dinamiche sociali, alle arti, ai linguaggi, alle istituzioni, alle culture e alle religioni anche attraverso l’utilizzo di categorie e metodologie che si discostano dai canoni tradizionali e/o consolidati.  Nel cercare di realizzare ciò, si oppone ai tentativi di ridurre la storia a mero strumento finalizzato alla costruzione di una memoria unica e unitaria sia essa concepita in chiave nazional-conservatrice che liberal-democratica; senza, con ciò, trasformarsi in un contraltare acriticamente ideologico delle due varianti sopra citate.
Momenti fondamentali di tali attività sono la promozione di iniziative utili a garantire ed estendere l’accesso libero alle fonti e la creazione di molteplici luoghi di approfondimento, ricerca, discussione e informazione mediante supporti e materiali di natura cartacea e multimediale. Strumenti essenziali dell’attività sociale sono la pubblicazione di notizie, documenti, percorsi di ricerca e studi attraverso: la rivista e le pubblicazioni cartacee ad essa collegate; il sito web, le newsletter e le liste di discussione telematiche; le produzioni audiovisive e multimediali; l’organizzazione di seminari, conferenze e incontri pubblici.
Concorrono inoltre alla realizzazione degli scopi sociali: la valorizzazione della rete relazionale e degli strumenti cooperativi tra gli associati; la promozione di convegni e ricerche; l’organizzazione di seminari interni, interventi didattici, corsi di studio e soggiorni studio-vacanza; l’acquisizione, la conservazione e l’edizione di fonti di qualsiasi natura, atti documentari, e materiale discografico, audiovisivo ed emero-bibliografico.
Storie in movimento si rivolge ad un pubblico più vasto di quello che studia la storia della conflittualità sociale. L’associazione, nel perseguimento degli scopi sociali, tende ad intersecare – oltre agli studiosi di discipline storiche, antropologiche e sociali di ogni ordine e grado – i cultori e gli appassionati della materia, impegnandosi a costruire iniziative comuni e collaborazioni attraverso un percorso che, non esaurendo le possibilità di ricerca del progetto Storie in movimento, ne sia parte integrante. A tal proposito, il taglio complessivo che ispira le produzioni di Storie in Movimento tenderà ad evitare gli specialismi, sarà attento alla divulgazione, salvaguardando, in ogni caso, la loro scientificità.

TITOLO III
Soci

Art. 3
Possono associarsi a Storie in movimento tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell’associazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo o a persona da questo delegata, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le domande s’intendono automaticamente accettate con decorrenza dalla data di ricevimento dell’istanza, a meno che non siano respinte con deliberazione unanime e motivata del Consiglio Direttivo. Nel qual caso, l’associando può far ricorso all’Assemblea generale. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 5
La qualifica di socio dà diritto:
1) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
3) A godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6
I soci sono tenuti:

  • All’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • Al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7
La qualità di Socio si perde: per esclusione; per presentazione di dimissioni scritte; per mancato pagamento della quota associativa annuale; per decesso.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea:

  • Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
  • Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV
Risorse economiche, esercizio Sociale

Art. 8
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • Quote e contributi degli associati;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai riparabile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico, e lo sottopone entro 4 mesi all’approvazione dell’Assemblea.

TITOLO V
Organi sociali

Art. 10
Gli Organi sociali dell’Associazione Storie in Movimento (SiM) sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite, l’Assemblea può prevedere il rimborso giustificato di spese.

Art. 11
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Si riunirà in forma ordinaria una volta l’anno, per l’approvazione del programma delle attività da svolgere, dei regolamenti interni e del rendiconto economico. L’Assemblea si riunirà in forma straordinaria, sempre quando lo richieda per mezzo scritto un decimo dei soci, il Consiglio Direttivo o il Presidente.
Saranno funzioni dell’Assemblea Generale Ordinaria:

  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
  • Approvare il rendiconto economico presentato dal Consiglio Direttivo;
  • Approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
  • Approvare il programma delle attività da svolgere;
  • Approvare i regolamenti interni;
  • Deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • Stabilire la quota associativa.

Art. 12
Saranno funzioni dell’Assemblea Generale Straordinaria:

  • Procedere, in caso di bisogno, alla modifica del presente Statuto;
  • Deliberare lo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà la presenza diretta o per delega dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 13
Tutte le riunioni dell’Assemblea Generale saranno convocate dal Presidente con 20 giorni di anticipo con espressa indicazione dell’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo tramite avviso affisso presso la sede legale contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea Generale dell’Associazione, tanto ordinaria come straordinaria, si costituirà alla prima convocazione quando accorreranno ad essa – presenti o rappresentati – la maggioranza dei soci, o, seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove membri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti decadono qualora si verifichino tre assenze non giustificate alle riunioni. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo che provvede alla sostituzione a partire dal primo dei candidati non eletti, previa ratifica dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso esposto nella sede legale dell’Associazione, e per convocazione telematica indirizzata ai consiglieri con avviso di ricezione, almeno una settimana prima della riunione. L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono dallo stesso stabilite, in ordine alla necessità e urgenza operativa. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I processi verbali e gli atti sono redatti dal Segretario della seduta di volta in volta nominato. Al Consiglio Direttivo spetta tra l’altro:

  • Curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
  • Redigere il rendiconto economico annuale;
  • Proporre i regolamenti interni che saranno votati in assemblea;

Art. 15
Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo. La durata della carica è di 3 anni e può essere rinnovata per una sola volta. I compiti del presidente sono:

  • Rappresentare legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
  • Convocare e presiedere le sessioni del Consiglio Direttivo;
  • Convocare l’Assemblea dei Soci;
  • Adempiere e far adempiere gli accordi adottati dal Consiglio Direttivo;
  • Autorizzare, con la sua firma, gli atti, gli attestati ed altri documenti ufficiali dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, spetta a un altro membro del Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VI
Scioglimento

Art. 16
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 17
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 18
La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Art. 19
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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